Una società di servizi pubblici, condannata alla reintegrazione di una lavoratrice, le comunicava la soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocazione. I giudici di merito e la Cassazione hanno stabilito che tale comunicazione, priva di una chiara volontà di recesso, non costituisce un licenziamento formale. L'ordinanza conferma il diritto della dipendente alle retribuzioni non percepite, sottolineando che l'onere della prova sulla impossibilità di una diversa collocazione e la formalizzazione del recesso gravano sul datore di lavoro. Il tema centrale è la corretta procedura per la reintegrazione lavoratore.
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