La vicenda nasce dal pignoramento di un immobile acquistato all'asta da una Società immobiliare. Successivamente, la Società ha stipulato una scrittura privata con un cittadino, impegnandosi a rivendergli il bene. A fronte del mancato pagamento del prezzo e dell'occupazione dell'immobile da parte della figlia del promissario acquirente, la Società ha chiesto la risoluzione del contratto. Il cittadino ha eccepito la nullità dell'accordo sostenendo la presenza di un patto commissorio vietato e di tassi usurari. La figlia ha esibito un contratto di affitto agrario con firma rivelatasi falsa a seguito di perizia grafologica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. I giudici hanno confermato la legittimità dell'acquisto all'asta e l'assenza di un finanziamento illegittimo, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
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