Un Carabiniere ha contraffatto una denuncia di furto di un veicolo tramite fotomontaggio delle firme di un cittadino e di un collega, allegandola a una nota per il proprio superiore. L'auto era in realtà andata distrutta durante un'alluvione mentre si trovava in un luogo diverso da quello stabilito per la custodia. Accusato di falsità materiale e omessa denuncia, il militare sosteneva la tesi del falso innocuo per assenza di dolo e utilità pratica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Carabiniere, confermando che non si può parlare di falso innocuo quando l'atto contraffatto è idoneo a trarre in errore la pubblica amministrazione e a ledere la fede pubblica, a prescindere dalle intenzioni non fraudolente dell'autore.
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