L'amministratore di una società fallita viene condannato per aver sottratto beni aziendali e per aver occultato le scritture contabili. In Cassazione, egli sostiene che la sottrazione dei beni non prova automaticamente l'intenzione di commettere la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte Suprema rigetta il ricorso, stabilendo un principio importante: chi sottrae beni sa che le scritture contabili rivelerebbero la sua azione. Questo fatto costituisce un forte indizio della volontà di occultare i documenti per nascondere la distrazione. La condanna viene quindi confermata, sancendo il collegamento logico e giuridico tra i due reati.
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