La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29295/2023, ha negato il rimborso IVA a una società per l'acquisto di beni sottoposti a sequestro preventivo. Sebbene il diritto alla detrazione dell'IVA fosse riconosciuto, la Corte ha stabilito che la condizione di bene 'ammortizzabile', necessaria per il rimborso, richiede la concreta disponibilità e l'utilizzo potenziale nell'attività d'impresa, elementi assenti a causa del sequestro. La sentenza distingue nettamente tra il diritto alla detrazione e le più stringenti condizioni per il rimborso IVA.
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