La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia di un pagamento di oltre 50.000 euro effettuato da una società, poi fallita, a favore di un professionista. Il nucleo della controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dalla **revocatoria fallimentare** per prestazioni professionali. La Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo preventivo sul compenso, il credito non può considerarsi liquido. Di conseguenza, il pagamento eseguito in periodo sospetto non gode della protezione legale e deve essere restituito al fallimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.
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