Una lavoratrice ha impugnato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disposta dall'ente previdenziale per fittizietà del rapporto. La Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che, a fronte di un accertamento ispettivo negativo, spetta al lavoratore provare l'effettiva sussistenza del rapporto. La Corte ha inoltre chiarito che gli atti di gestione previdenziale, essendo vincolati, non richiedono la motivazione formale prevista per i provvedimenti amministrativi discrezionali, poiché conta solo la sussistenza dei requisiti di legge.
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