L'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento in modo errato. Riconoscendo il vizio, annulla l'atto in autotutela ed emette un nuovo accertamento sostitutivo. Tuttavia, non cancella l'iscrizione a ruolo basata sul primo avviso. Il contribuente impugna il secondo atto e i giudici gli danno ragione, ritenendo illegittima la coesistenza di due procedure di riscossione. L'Agenzia ricorre in Cassazione, ma il suo ricorso viene respinto per motivi procedurali. La Corte Suprema, pur senza entrare nel merito della questione, conferma la vittoria del contribuente, stabilendo che l'accertamento sostitutivo non era valido in quelle condizioni.
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