Un dipendente comunale, con mansioni di operaio, è stato licenziato per aver scambiato ripetutamente il cartellino marcatempo con i colleghi. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l'amministrazione avesse contestato l'addebito in ritardo rispetto alla conoscenza dei fatti da parte della polizia municipale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il termine per avviare il procedimento disciplinare decorre solo da quando l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione precisa e circostanziata, coincidente in questo caso con la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini penali. Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto pienamente tempestivo e proporzionato alla gravità della truffa commessa ai danni dell'ente pubblico.
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