Un committente stipula un contratto di appalto per un impianto fotovoltaico. L'appaltatore cede il credito a una banca, la quale ottiene un decreto ingiuntivo contro il committente. Quest'ultimo si oppone al pagamento. Durante la causa, la banca effettua una ulteriore cessione del credito a una società terza, che interviene nel processo. I giudici di merito rigettano l'opposizione e condannano il committente a pagare le spese processuali anche alla società terza. Il committente ricorre in Cassazione contestando l'addebito di tali spese, ritenendo ingiusto pagare per un atto volontario tra terzi. La Suprema Corte respinge il ricorso, confermando che la cessione del credito comporta l'ingresso del nuovo creditore come parte attiva del processo, con conseguente applicazione del principio di soccombenza.
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