Un professionista ha richiesto il pagamento di compensi a una società committente tramite decreto ingiuntivo. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ritenendo non provato l'incarico. Tuttavia, l'unico difensore del professionista era stato sospeso dall'albo prima dell'udienza finale, impedendogli di difendersi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la sospensione dell'avvocato comporta l'automatico effetto dell'interruzione del processo, anche se il giudice non ne è a conoscenza. Di conseguenza, la sentenza d'appello è nulla a causa del grave pregiudizio subito dal diritto di difesa del professionista, che non ha potuto depositare gli scritti conclusivi. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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