Una società attiva nei mercati finanziari ha portato in deduzione i costi per organizzare convegni, catering e viaggi, qualificandoli come spese promozionali. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato tale classificazione, riclassificando le uscite tra le spese di rappresentanza e pubblicità e limitandone la deducibilità. La Corte di Cassazione ha confermato l'operato del Fisco. Per il giudice di legittimità, la distinzione cruciale riguarda lo scopo perseguito: le spese pubblicitarie informano il pubblico su specifici beni per aumentare subito le vendite, mentre le spese di rappresentanza accrescono solo il prestigio aziendale. Non avendo l'impresa provato trattative commerciali in corso collegate agli eventi, le uscite restano spese di rappresentanza. La società perde il ricorso e deve pagare le spese legali.
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