Un professionista richiedeva il saldo del compenso per una prestazione tecnica. Il committente sosteneva di aver versato un acconto di cinquantacinque milioni di lire, esibendo una ricevuta. Il professionista eccepiva che si trattava di una quietanza di pagamento alterata mediante l'aggiunta abusiva della cifra cinque. Due perizie grafologiche avevano espresso pareri opposti: la prima escludeva manomissioni chimiche, mentre la seconda evidenziava la perfetta e innaturale sovrapponibilità dei caratteri numerici come prova di falso. La Corte d'Appello condannava il debitore al pagamento integrale, convalidando la seconda perizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del committente, confermando che il giudice di merito può legittimamente recepire le conclusioni dell'ultimo consulente tecnico d'ufficio quando la perizia smentisce con coerenza logica le risultanze precedenti.
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