Un Lavoratore, tecnico di laboratorio in una Azienda Sanitaria, ha chiesto il riconoscimento dell'Indennità di coordinamento e un superiore inquadramento economico. L'Azienda si è opposta, sostenendo che l'incarico non fosse stato conferito con atto formale e che le funzioni svolte non rientrassero nella definizione contrattuale. I giudici di merito hanno riconosciuto il diritto del Lavoratore, trovando prova documentale dell'incarico di coordinamento e dell'effettivo svolgimento delle mansioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'Indennità di coordinamento spetta al Lavoratore, poiché l'incarico era stato formalmente attribuito e le funzioni di coordinamento erano state effettivamente svolte.
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