Una Promittente Acquirente chiedeva la risoluzione di un contratto preliminare di vendita e il risarcimento danni, sostenendo che un atto stragiudiziale del 2004 avesse interrotto la prescrizione dei diritti contrattuali. L'Azienda Venditrice aveva ceduto l'immobile a terzi, rendendo impossibile l'adempimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che un atto stragiudiziale, come una diffida, non interrompe la prescrizione per i diritti potestativi, come quello di chiedere la risoluzione del contratto. Solo una domanda giudiziale può farlo. Poiché l'azione giudiziale è stata avviata troppo tardi (2005 rispetto all'inadempimento del 1995), il diritto era già prescritto. La Promittente Acquirente ha perso la causa e deve pagare le spese legali.
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