Una contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro e catastale, sostenendo che fosse privo di motivazione perché non allegava la sentenza civile che ne costituiva il presupposto. I giudici di primo e secondo grado le hanno dato ragione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che l'avviso di liquidazione è valido anche se non allega la sentenza, a condizione che il contribuente fosse parte di quel procedimento giudiziario e, quindi, già a conoscenza dell'atto. Questo principio rafforza la validità della motivazione "per relationem" quando l'atto richiamato è noto al destinatario.
Continua »