Una società alberghiera pagava royalties a un'entità in Lussemburgo, applicando l'aliquota ridotta prevista dalla convenzione bilaterale. L'Amministrazione Finanziaria contestava tale agevolazione, sostenendo che l'entità estera non fosse il beneficiario effettivo ma una mera società veicolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando la decisione di merito. Ha stabilito che la società contribuente aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che l'entità lussemburghese era il reale beneficiario effettivo, superando i test di sostanza economica, controllo sui fondi e scopo commerciale, legittimando così l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole.
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