Un Avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi per attività svolta con patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha inizialmente respinto la richiesta per prescrizione presuntiva, poi, in sede di opposizione, ha annullato la decisione ma ha rimesso gli atti al giudice precedente, riconoscendo solo le spese vive. L'Avvocato ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'opposizione deve decidere nel merito la liquidazione dei compensi avvocato e non può limitarsi a rinviare. Ha anche chiarito l'obbligo del giudice di acquisire d'ufficio gli atti necessari, senza poter negare la liquidazione per la loro mancata produzione. La Cassazione ha cassato l'ordinanza e rinviato al Tribunale per una nuova liquidazione dei compensi.
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