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Art. 36 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 36 Codice Penale

Risarcimento danni da contraffazione: Cassazione annulla condanna civile
Il Tribunale ha condannato tre soggetti per associazione a delinquere e contraffazione di marchi, disponendo un risarcimento danni provvisionale. La Corte d'Appello ha assolto uno dei soggetti dal reato associativo e dichiarato la prescrizione per il reato di contraffazione per tutti, ma ha mantenuto le condanne civili e le provvisionali in modo illogico. La Cassazione ha annullato la sentenza d'Appello solo per gli effetti civili, ritenendo contraddittorio mantenere il risarcimento danni da contraffazione per tutte le parti civili quando i reati erano prescritti o l'imputato assolto dal reato associativo. La Corte ha rinviato la causa al giudice civile per una nuova valutazione del risarcimento.
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Pene accessorie omesse: la Cassazione corregge la condanna
Un'imputata è stata condannata per il reato di commercio di prodotti con marchi falsi, ma il giudice ha dimenticato di applicare la pena accessoria della pubblicazione della decisione. Il Pubblico Ministero ha quindi presentato ricorso in Cassazione affrontando la questione delle pene accessorie omesse. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che l'omissione di una sanzione accessoria obbligatoria può essere corretta direttamente in sede di legittimità senza dover rinviare la causa ad altro giudice. Di conseguenza, la Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata e ha disposto direttamente la pubblicazione della condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di quindici giorni.
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Diffamazione: pubblicazione sentenza e risarcimento
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una condanna per diffamazione commerciale in cui il tribunale d'appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Il giudice di secondo grado aveva erroneamente cancellato l'ordine di pubblicazione della sentenza sui quotidiani, considerandolo una sanzione accessoria travolta dalla prescrizione. La Suprema Corte ha invece stabilito che la pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p. costituisce una forma di riparazione del danno civile e non una pena accessoria. Pertanto, anche in presenza di prescrizione del reato, l'obbligo di pubblicazione rimane valido ai fini civili se la responsabilità è stata accertata.
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Errore di fatto: quando il ricorso è inammissibile
Un ex politico, condannato in via definitiva per traffico di influenze illecite, ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto in seguito all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che un'errata interpretazione giuridica (nella specie, la riconducibilità della condotta a una nuova fattispecie di reato) costituisce un errore di diritto e non un errore di fatto, unico presupposto per l'ammissibilità di tale rimedio.
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Pubblicazione sentenza: non è condizione per la sospesa
Un imprenditore, condannato per furto aggravato di energia elettrica, si era visto subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato tale condizione, specificando che la pubblicazione sentenza è una sanzione accessoria e non una forma di riparazione del danno prevista dall'art. 165 del codice penale, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione sul punto.
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Merce contraffatta: la Cassazione conferma condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un commerciante condannato per la vendita di merce contraffatta. La sentenza sottolinea come l'acquisto di grandi quantità di prodotti da siti web cinesi sia un chiaro indicatore della consapevolezza dell'illecito, confermando che la prova della contraffazione può basarsi su plurimi elementi indiziari, anche in assenza di una perizia tecnica formale. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di attenuanti generiche, ribadendo che la sola incensuratezza non è più sufficiente.
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