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Art. 354 Codice Penale — Anno 2024

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Appello PM: inammissibile senza esigenze cautelari
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile l'appello del PM contro la revoca di una misura cautelare. La sentenza stabilisce che il ricorso del Pubblico Ministero, per essere ammissibile, deve non solo contestare la qualificazione giuridica del reato ma anche dimostrare la sussistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari, pena l'inammissibilità per carenza di interesse.
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