La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo del patrimonio di una società di servizi ecologici, respingendo il ricorso del suo amministratore. I giudici hanno chiarito che il terzo estraneo al reato che richiede la restituzione dei beni sequestrati non può contestare la sussistenza del reato stesso, ma solo dimostrare la propria buona fede e la titolarità del bene. Inoltre, la nomina di un amministratore formale e la costituzione di un blind trust sulle sole quote sociali non escludono il pericolo di reiterazione dei reati, qualora l'amministratore agisca come prestanome del reale gestore indagato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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