Un uomo viene condannato per aver omesso di denunciare il trasferimento della sua pistola, trovata dalla Polizia Giudiziaria nella sua autofficina anziché nel luogo dichiarato. L'imputato si difende sostenendo l'illegittimità della perquisizione, avvenuta a suo dire senza le necessarie garanzie. La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: in materia di armi, la legge (art. 41 T.U.L.P.S.) conferisce alla Polizia poteri speciali. È quindi legittima una **perquisizione senza autorizzazione** preventiva del magistrato, se basata su indizi della presenza di armi non denunciate. L'eventuale vizio della perquisizione, inoltre, non invalida il sequestro dell'arma. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato.
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