Una società a responsabilità limitata in liquidazione impugna la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale. Il provvedimento definitivo è stato sottoscritto da magistrati diversi rispetto a quelli presenti all'udienza di discussione. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo societario, qualificando la discordanza dei nominativi come una semplice svista emendabile con la correzione di errore materiale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda debitrice. I giudici di legittimità hanno ribadito che la regola sull'immutabilità del collegio giudicante impone la rigorosa identità tra i componenti del tribunale che assistono alla discussione e quelli che deliberano. La violazione di questo principio provoca la nullità insanabile della decisione giudiziaria.
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