Un contribuente ha impugnato un accertamento sintetico per il 2007, basato su incrementi patrimoniali avvenuti nel 2010-2011. Sosteneva che dovessero applicarsi le nuove norme, che impediscono la ripartizione delle spese su anni precedenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che le modifiche legislative al redditometro introdotte nel 2010 non sono retroattive e si applicano solo dal periodo d'imposta 2009. Per gli anni precedenti, restano valide le vecchie regole, inclusa la "spalmatura" delle spese.
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