Un tecnico comunale, dopo essere stato assolto in sede penale dall'accusa di falso ideologico, ha citato in giudizio i propri colleghi chiedendo il risarcimento dei danni. L'azione si fondava sulla presunta natura diffamatoria e calunniosa delle dichiarazioni rese dai colleghi durante le indagini. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che la responsabilità civile per calunnia richiede la prova del dolo, ovvero la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. In assenza di tale prova, l'adempimento del dovere di testimonianza interrompe il nesso causale con il danno subito dall'indagato.
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