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Art. 351 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Violenza a un corpo giudiziario: ricorso respinto, condanna ok
Un uomo, già condannato per danneggiamento, violenza privata e violenza a un corpo giudiziario, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L'imputato sosteneva che i giudici avessero interpretato male le prove a suo carico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il loro compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Poiché la motivazione della condanna era logica e ben argomentata, la sentenza è diventata definitiva. L'uomo è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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