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Art. 351 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 351 Codice Penale

Violazione della pubblica custodia di cose: addio al peculato
Un dipendente della Motorizzazione civile custodiva la carta di circolazione di un'auto, ritirata dalla polizia stradale a causa di pneumatici non conformi. L'impiegato consegnava indebitamente il documento a intermediari per farlo riottenere al proprietario, eludendo la corretta procedura amministrativa. I giudici di merito condannavano il lavoratore per peculato. La Corte di Cassazione ha invece riqualificato il reato in violazione della pubblica custodia di cose: l'operatore non voleva appropriarsi del libretto a fini personali, ma ne aveva eluso il vincolo di custodia ufficiale. Poiché per tale illecito il termine massimo di prescrizione è inferiore, i Supremi Giudici hanno annullato la condanna penale per estinzione del reato per decorso del tempo. La Corte ha comunque confermato i risarcimenti civili a favore della Regione, poiché la condotta illecita e il danno arrecato restano accertati.
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Confisca di prevenzione: lecito il riesame su fatti nuovi
La Corte d'appello confermava la confisca di prevenzione su numerosi immobili intestati a un uomo e alla madre, ritenuti provento di reati associativi e sproporzionati rispetto alle entrate lecite. Il proposto impugnava la decisione dinanzi alla Cassazione sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem: un precedente procedimento di sorveglianza speciale era terminato con il rigetto per asserita mancanza di pericolosità sociale attuale. Anche un terzo acquirente ricorreva, lamentando la perdita dei beni di cui si dichiarava possessore in buona fede. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del proposto e dichiarato inammissibile quello del terzo. Gli ermellini hanno chiarito che il divieto di doppio giudizio opera soltanto a parità di elementi fattuali. L'acquisizione di nuove sentenze di condanna consente una rinnovata valutazione della pericolosità e la legittima applicazione della confisca di prevenzione.
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Restituzione indebita reperti: Cassazione conferma
Un'avvocatessa riceve per errore dalla cancelleria alcuni reperti non dissequestrati. Il Tribunale la assolve. La Cassazione, pur correggendo la formula assolutoria, conferma la decisione: la restituzione indebita reperti avvenuta per un errore del funzionario e ricevuta in buona fede non integra il reato di cui all'art. 351 c.p.
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