La Corte d'appello confermava la confisca di prevenzione su numerosi immobili intestati a un uomo e alla madre, ritenuti provento di reati associativi e sproporzionati rispetto alle entrate lecite. Il proposto impugnava la decisione dinanzi alla Cassazione sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem: un precedente procedimento di sorveglianza speciale era terminato con il rigetto per asserita mancanza di pericolosità sociale attuale. Anche un terzo acquirente ricorreva, lamentando la perdita dei beni di cui si dichiarava possessore in buona fede. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del proposto e dichiarato inammissibile quello del terzo. Gli ermellini hanno chiarito che il divieto di doppio giudizio opera soltanto a parità di elementi fattuali. L'acquisizione di nuove sentenze di condanna consente una rinnovata valutazione della pericolosità e la legittima applicazione della confisca di prevenzione.
Continua »
Un pubblico ufficiale è stato condannato per peculato di armi. L'agente si era appropriato di diverse armi che i cittadini avevano consegnato per la rottamazione, falsificando i documenti per farle risultare cedute a suo nome. Successivamente, le aveva vendute a un complice. La Corte di Cassazione ha confermato la sua responsabilità, stabilendo che avere la disponibilità di un bene per ragioni d'ufficio e appropriarsene integra il reato di peculato, non una violazione di custodia meno grave. Sebbene la condanna sia stata confermata per i reati principali, alcuni fatti più datati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, con rinvio alla Corte d'Appello per il solo ricalcolo della pena.
Continua »
Un uomo, già condannato per danneggiamento, violenza privata e violenza a un corpo giudiziario, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L'imputato sosteneva che i giudici avessero interpretato male le prove a suo carico. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il loro compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Poiché la motivazione della condanna era logica e ben argomentata, la sentenza è diventata definitiva. L'uomo è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile una richiesta di rimessione del processo avanzata da un avvocato. La Corte ha stabilito che l'inimicizia personale con i magistrati della pubblica accusa non integra la 'grave situazione locale' necessaria per giustificare il trasferimento del procedimento, che deve invece derivare da un fenomeno esterno al processo che minacci concretamente l'imparzialità dell'organo giudicante.
Continua »
Un'avvocatessa riceve per errore dalla cancelleria alcuni reperti non dissequestrati. Il Tribunale la assolve. La Cassazione, pur correggendo la formula assolutoria, conferma la decisione: la restituzione indebita reperti avvenuta per un errore del funzionario e ricevuta in buona fede non integra il reato di cui all'art. 351 c.p.
Continua »
La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un carabiniere condannato per peculato per essersi appropriato del cellulare di una persona arrestata. La Suprema Corte ha riqualificato il reato, stabilendo che si tratta di furto e non di peculato, poiché l'agente non aveva il possesso del bene per ragioni d'ufficio, ma se ne era impossessato sottraendolo. Di conseguenza, data la recente riforma che rende il furto semplice procedibile solo a querela di parte, e in assenza di tale querela, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. Questa decisione evidenzia la cruciale distinzione tra peculato o furto in base alla natura del possesso del bene da parte del pubblico ufficiale.
Continua »
Un agente di polizia si è appropriato per alcuni giorni di un computer smarrito in aeroporto. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per peculato, stabilendo che il reato si consuma con la semplice appropriazione temporanea del bene da parte del pubblico ufficiale, a prescindere dall'uso effettivo o dal profitto. La successiva restituzione è stata considerata solo come circostanza attenuante.
Continua »