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Art. 351 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Confisca di prevenzione: lecito il riesame su fatti nuovi
La Corte d'appello confermava la confisca di prevenzione su numerosi immobili intestati a un uomo e alla madre, ritenuti provento di reati associativi e sproporzionati rispetto alle entrate lecite. Il proposto impugnava la decisione dinanzi alla Cassazione sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem: un precedente procedimento di sorveglianza speciale era terminato con il rigetto per asserita mancanza di pericolosità sociale attuale. Anche un terzo acquirente ricorreva, lamentando la perdita dei beni di cui si dichiarava possessore in buona fede. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del proposto e dichiarato inammissibile quello del terzo. Gli ermellini hanno chiarito che il divieto di doppio giudizio opera soltanto a parità di elementi fattuali. L'acquisizione di nuove sentenze di condanna consente una rinnovata valutazione della pericolosità e la legittima applicazione della confisca di prevenzione.
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