Un Fornitore di servizi sanitari ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'Azienda Sanitaria Locale per pagamenti dovuti. L'Azienda ha opposto una compensazione, sostenendo di avere un controcredito per somme indebitamente pagate, oggetto di un separato giudizio amministrativo. Il Tribunale ha sospeso il giudizio civile in attesa della decisione amministrativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fornitore, stabilendo che non si può disporre la sospensione del giudizio civile quando l'esistenza del controcredito eccepito in compensazione è contestata e dipende da un giudizio separato, anche se amministrativo. Il giudice civile deve decidere sul credito principale.
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