Il caso nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo presentata da un debitore, rigettata in primo grado. Il debitore propone appello, ma il Tribunale dichiara l'inammissibilità dell'appello tramite ordinanza "filtro", ritenendo che non vi siano probabilità di accoglimento. Il debitore decide quindi di ricorrere in Cassazione impugnando direttamente questa ordinanza per violazioni di diritto sostanziale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di filtro, la parte deve impugnare la sentenza di primo grado e non l'ordinanza d'appello, a meno che non si contestino vizi procedurali specifici dell'ordinanza stessa. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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