La vicenda ha origine dalla richiesta di una Cooperativa, gestore di una casa per anziani, di ottenere il pagamento di rette da un Familiare. Quest'ultimo contestava l'aumento arbitrario delle tariffe, sostenendo la nullità del contratto per violazione di accordi regionali. Il Tribunale ha dato ragione al Familiare. La Cooperativa ha tentato di appellare, ma l'appello è stato dichiarato inammissibile. Successivamente, la Cooperativa ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato l'**inammissibilità ricorso in Cassazione** perché presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello. La tardività ha quindi precluso l'esame nel merito della controversia.
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