La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che rigettava un'istanza di patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha stabilito che il giudice dell'opposizione non può introdurre nuovi motivi di rigetto rispetto a quelli della decisione iniziale, in applicazione del principio del divieto di Reformatio in Peius, poiché l'opposizione è un mezzo di impugnazione.
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