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Art. 345 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Divieto di ne bis in idem: non vale per complici diversi
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del divieto di ne bis in idem. Il principio, che impedisce un secondo processo per lo stesso fatto, si applica solo se l'imputato è la medesima persona. Nel caso di un abuso edilizio, è legittimo emettere due distinti decreti penali di condanna a carico di soggetti diversi, anche se il reato è lo stesso. Questo perché la condotta di ogni concorrente costituisce un fatto giuridicamente autonomo e a lui attribuibile. La Corte ha quindi annullato la decisione di un giudice che, applicando erroneamente il divieto di ne bis in idem, aveva revocato una delle due condanne emesse nei confronti di persone differenti.
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Giudizio di rinvio: obblighi del giudice e limiti
La Corte di Cassazione annulla per la seconda volta una sentenza della Corte d'Appello in un caso di omicidio colposo sul lavoro. Il giudice del giudizio di rinvio aveva ignorato i principi di diritto vincolanti stabiliti dalla prima sentenza di Cassazione, fondando la sua decisione sulla condanna, divenuta definitiva, di altri coimputati che non avevano partecipato al ricorso. La Suprema Corte ribadisce l'obbligo per il giudice del rinvio di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e di estendere il contraddittorio ai coimputati non ricorrenti, se i motivi di annullamento non sono puramente personali.
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