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Art. 345 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 345 Codice di Procedura Penale

Niente riapertura delle indagini: annullata condanna a 30 anni
Due imputati, inizialmente indagati per omicidio, vedono la propria posizione archiviata dal giudice. Anni dopo, la Procura avvia un nuovo procedimento per lo stesso reato, acquisendo nuove prove senza però richiedere la preventiva autorizzazione del giudice per la riapertura delle indagini. I giudici di merito condannano gli imputati a trenta anni di reclusione, ritenendo legittimo l'uso di atti provenienti da un altro fascicolo. La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la condanna. I giudici di legittimità stabiliscono che, in assenza del decreto di riapertura delle indagini, l'azione penale è improcedibile e gli atti d'indagine compiuti successivamente sono totalmente inutilizzabili. Di conseguenza, gli imputati vengono prosciolti e gli atti restituiti al pubblico ministero per le opportune valutazioni procedurali.
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Espulsione dello straniero: il processo penale non si ferma
Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un cittadino straniero poiché era stato espulso dall'Italia. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'espulsione dello straniero era avvenuta dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la causa di improcedibilità si applica solo se l'allontanamento avviene prima del decreto che dispone il giudizio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale per la celebrazione del processo penale.
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Atto abnorme: quando l’errore del giudice non blocca il processo
Il Tribunale dichiarava nullo il decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un soggetto accusato di furto. In precedenza, il caso era stato archiviato per mancanza di querela, poi sopravvenuta. Secondo il Tribunale, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione ritenendo l'ordinanza un atto abnorme. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non si configura un atto abnorme quando il provvedimento, pur se erroneo, costituisce espressione di un potere riconosciuto al giudice e non determina una stasi insuperabile del processo, potendo il Pubblico Ministero esercitare nuovamente l'azione penale.
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