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Art. 345 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 345 Codice di Procedura Penale

Sequestro senza querela: valido per frode, decide la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito la piena legittimità di un sequestro probatorio senza querela in un caso di sospetta frode assicurativa. Un uomo, indagato per aver denunciato un falso incidente, si era opposto al sequestro di un'auto sostenendo che mancasse la querela della compagnia assicurativa, requisito necessario per procedere. I giudici hanno respinto il ricorso, affermando che il sequestro è un atto urgente finalizzato a conservare le prove. Può quindi essere eseguito anche prima della presentazione della querela, per evitare che le fonti di prova vengano disperse o alterate. La tutela delle prove prevale sulla formalità della denuncia.
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Ne bis in idem: no a nuovo processo per lo stesso fatto
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per tentata ricettazione, riaffermando il principio del "ne bis in idem". Un imputato, precedentemente assolto in via definitiva per il reato di tentato riciclaggio relativo allo stesso identico fatto storico, non può essere sottoposto a un nuovo procedimento penale, neppure se il reato viene diversamente qualificato. La Corte ha rilevato un errore procedurale del primo giudice d'appello, che avrebbe dovuto riqualificare il reato anziché disporre un nuovo processo, portando a una violazione del divieto di doppio giudizio.
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