La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo delle doglianze già respinte in appello. Il caso riguardava la quantificazione di una sanzione accessoria (sospensione della patente) per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. La Corte ha confermato che la mancanza di specificità e il non confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata rendono l'atto di impugnazione inefficace, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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