La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di minaccia grave. La difesa ha contestato la sussistenza delle aggravanti e la corretta procedibilità del reato. I giudici supremi hanno rilevato che il fatto contestato rientra nel regime di procedibilità a querela per minaccia, non ricorrendo le specifiche ipotesi aggravate previste dalla legge penale per l'avvio d'ufficio. Poiché la persona offesa non aveva mai formalizzato la querela, l'azione penale non poteva essere legittimamente proseguita. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio per difetto di querela, cancellando integralmente la pena inflitta.
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