Un procedimento per minacce e lesioni viene archiviato dal Giudice di Pace perché la persona offesa, pur avvisata, non si presenta in udienza. Il giudice interpreta l'assenza come una remissione tacita di querela. Il Pubblico Ministero fa ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la vittima non fosse stata informata correttamente sulle conseguenze della sua mancata comparizione. La Cassazione, dopo aver controllato gli atti, verifica che l'avviso era invece regolare e completo. Di conseguenza, dichiara il ricorso del PM inammissibile, confermando la chiusura definitiva del caso.
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