Una lavoratrice ha contestato la natura autonoma del proprio rapporto di lavoro, inizialmente regolato da un contratto a progetto illegittimo con una società committente e successivamente da contratti intermittenti con un'agenzia intermediaria. La Corte di Cassazione ha confermato la conversione del rapporto in un impiego subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente fin dall'inizio. I giudici hanno rilevato l'assenza di un vero progetto autonomo, poiché l'attività coincideva con le ordinarie mansioni aziendali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società committente, confermando l'obbligo di riassunzione e il risarcimento. Al contempo, ha accolto il ricorso dell'agenzia intermediaria, escludendo una duplicazione del rapporto di lavoro e dei relativi risarcimenti per lo stesso periodo.
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