La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona offesa contro un'ordinanza di archiviazione. La Corte ha stabilito che la decisione del GIP di non ordinare l'iscrizione di nuovi reati o persone nel registro degli indagati non costituisce un'abnormità funzionale, ma al massimo un'erroneità di valutazione. Questa decisione chiarisce i confini del potere del GIP, specificando che tale scelta discrezionale non paralizza il procedimento e non preclude futuri sviluppi processuali.
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