La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un GIP che, respingendo la richiesta di archiviazione del PM, aveva imposto una imputazione coatta per un reato diverso e per una condotta autonoma rispetto a quella originariamente contestata. Tale provvedimento è stato qualificato come "atto abnorme" in quanto viola il principio di separazione dei poteri tra organo giudicante e pubblica accusa, esorbitando dalle facoltà del giudice per le indagini preliminari.
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