Un soggetto in custodia cautelare per traffico internazionale di stupefacenti ha impugnato l'ordinanza, sostenendo l'invalidità della misura a causa dell'incompetenza del primo giudice che ha convalidato il fermo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la competenza per la convalida del fermo è distinta e autonoma da quella per l'emissione della misura cautelare. Un vizio nella prima fase non si trasmette automaticamente alla seconda, se questa è gestita dal giudice competente. La Corte ha inoltre respinto le censure sulla gestione delle prove, ribadendo che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
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