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Art. 335 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 335 Codice di Procedura Penale

Richiesta di archiviazione: il GIP non può rifiutare
Il Pubblico Ministero presenta una richiesta di archiviazione per un fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cosiddetto Modello 45). Il Giudice per le Indagini Preliminari rifiuta di pronunciarsi e restituisce gli atti, sostenendo che solo la Procura possa archiviare direttamente tali fascicoli. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Pubblico Ministero e annulla senza rinvio l'ordinanza del giudice, chiarendo che il magistrato non può rifiutarsi di esaminare la richiesta di archiviazione anche se il fatto era stato originariamente registrato come penalmente irrilevante.
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Sequestro probatorio: auto restituita al terzo in buona fede
La Polizia Stradale sottoponeva a sequestro probatorio un'autovettura risultata clone di un veicolo immatricolato all'estero. Il Tribunale del Riesame annullava il provvedimento e disponeva l'immediata restituzione del mezzo all'acquirente in buona fede, estranea alle indagini. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per Cassazione, lamentando errori giuridici nella qualificazione della donna. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della Procura. I giudici hanno chiarito che il Pubblico Ministero non aveva alcun interesse concreto da tutelare, poiché gli accertamenti tecnici sul veicolo si erano già conclusi. Il ricorso mirava solo a un astratto controllo di legalità senza alcuna utilità pratica.
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Opposizione all’archiviazione: condomina perde e paga la multa
Una condomina ha presentato querela contro gli amministratori del proprio condominio per i reati di appropriazione indebita e truffa. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione del caso, ritenendo le condotte semplici irregolarità di natura civilistica. La condomina ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'abnormità del provvedimento e la mancata valutazione del reato di truffa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'opposizione all'archiviazione non può riguardare reati mai iscritti nel registro delle notizie di reato dal Pubblico Ministero. Inoltre, il provvedimento del giudice non presenta alcuna abnormità strutturale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Richiesta di archiviazione: il giudice può cambiare il reato
Il Pubblico Ministero presentava una richiesta di archiviazione per l'indagata, accusata di truffa aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta e ordinava l'iscrizione dell'indagata nel registro delle notizie di reato per un titolo diverso, ossia per indebito utilizzo di carte di credito. Il Pubblico Ministero impugnava il provvedimento ritenendolo anomalo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il giudice, nel valutare la richiesta di archiviazione, ha il pieno potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica e ordinare una nuova iscrizione. Questo potere di controllo non scavalca le competenze dell'accusa, ma assicura il principio di obbligatorietà dell'azione penale, consentendo nuove indagini sul fatto riqualificato.
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Imputazione coatta o nuova indagine? La Cassazione fa chiarezza
Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), decidendo su una richiesta di archiviazione per un reato contro ignoti, ha ordinato al Pubblico Ministero di iscrivere due cittadini nel registro degli indagati con la formula "per procedere a carico di costoro". I due soggetti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale ordine equivalesse a una illegittima imputazione coatta, lesiva del loro diritto di difesa in quanto non erano mai stati indagati prima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la formula usata dal G.I.P. non costituisce un'imputazione coatta, ma un legittimo ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato, necessario per consentire l'avvio delle indagini a loro carico.
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Richiesta di archiviazione negata: il giudice ordina le indagini
Una società proprietaria di un immobile denunciava i conduttori per aver danneggiato e depredato i locali. Il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione, ritenendo insussistenti i reati di danneggiamento e invasione di edifici. Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta di archiviazione, ordinando al PM di svolgere nuove indagini, tra cui l'interrogatorio dell'indagato, per verificare il diverso reato di appropriazione indebita. Il PM ricorreva in Cassazione lamentando l'anomalia del provvedimento. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che non è anomalo il provvedimento del giudice che rifiuta l'archiviazione e ordina l'interrogatorio dell'indagato, anche per un reato diverso da quello originario, previa iscrizione nel registro delle notizie di reato.
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Imputazione coatta: legittimo controllo o atto abnorme?
Il GIP ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di un uomo accusato di violenza privata ai danni dell'ex moglie. La difesa ha impugnato il provvedimento sostenendo che si trattasse di un atto abnorme, poiché il giudice avrebbe ordinato l'azione penale su fatti precedentemente archiviati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il GIP non aveva mai disposto alcuna archiviazione parziale, ma aveva semplicemente respinto la richiesta iniziale ordinando nuove indagini. Di conseguenza, l'ordine di formulare l'accusa rientra nei pieni poteri del giudice e non costituisce un atto abnorme. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Imputazione coatta: il GIP non può scavalcare il PM
Il Giudice per le Indagini Preliminari, respingendo una richiesta di archiviazione per il reato di minaccia, ordinava al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione coatta per il diverso reato di incendio colposo. L'Indagato ha fatto ricorso in Cassazione denunciando l'anomalia del provvedimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può imporre l'imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui si è indagati. In questi casi, il giudice deve limitarsi a ordinare l'iscrizione del nuovo reato nel registro delle notizie di reato, per non invadere l'autonomia del Pubblico Ministero e non violare il diritto di difesa. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice.
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Rigetto della richiesta di archiviazione: il GIP batte il PM
L'Amministratore di una società era indagato per bancarotta fraudolenta e semplice. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione del caso, ma il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il rigetto della richiesta di archiviazione, ordinando nuove indagini per falso in bilancio e omesso versamento di tasse, ipotizzando il coinvolgimento di altri soggetti. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione, ritenendola anomala e invasiva dei propri poteri. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il giudice ha il pieno potere di respingere l'archiviazione e indicare nuove piste investigative. Di conseguenza, il Pubblico Ministero dovrà iscrivere i nuovi reati nel registro e svolgere gli accertamenti ordinati entro sei mesi.
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Imputazione coatta contro ignoti: la Cassazione ferma il GIP
Il Pubblico Ministero indagava per omicidio colposo contro ignoti e chiedeva l'archiviazione del caso. A seguito dell'opposizione delle persone offese, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ordinava l'imputazione coatta, individuando dei presunti responsabili che però non erano mai stati iscritti nel registro degli indagati. Il Procuratore ricorreva in Cassazione denunciando l'anomalia del provvedimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'imputazione coatta disposta dal GIP nei confronti di soggetti non ancora formalmente indagati costituisce un atto abnorme. Il giudice avrebbe dovuto limitarsi a ordinare l'iscrizione dei nominativi nel registro delle notizie di reato, senza scavalcare l'autonomia della Procura. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordine del GIP.
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