La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 335 c.p.), nello specifico per la dispersione di animali sequestrati. L'imputato contestava la condanna a un mese di reclusione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione precedente, rilevando che i precedenti penali del soggetto dimostrano una propensione a delinquere e che il valore economico degli animali dispersi, unito alla non occasionalità della condotta, impedisce l'applicazione della causa di non punibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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