Nel contesto di un contratto di appalto pubblico per la realizzazione di un sottopassaggio stradale, le Imprese Appaltatrici hanno richiesto il pagamento di maggiori oneri derivanti da difficoltà esecutive impreviste, registrando specifiche riserve. L'Azienda Committente si è opposta, sostenendo che si trattasse di un appalto a corpo, formula che esclude la revisione dei prezzi. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente le richieste delle imprese, riconoscendo il diritto al compenso per lavorazioni non previste o eccedenti le tolleranze. L'Azienda Committente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale poiché volto a ridiscutere valutazioni di merito già accertate dai giudici precedenti, e inefficace il ricorso incidentale tardivo delle imprese. L'Azienda Committente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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