L'Imputato, assolto in appello da un reato di estorsione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione dei termini per la richiesta di rito abbreviato. Il processo era stato trasferito dal giudice singolo al tribunale collegiale a causa di un'aggravante già descritta nei fatti ma non indicata formalmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il trasferimento orizzontale degli atti tra uffici dello stesso tribunale non riapre i termini per la richiesta di rito abbreviato se l'imputato non ne ha fatto richiesta durante l'udienza preliminare. Inoltre, l'avvenuta assoluzione esclude qualsiasi interesse concreto a impugnare la decisione.
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