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Art. 329 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 329 Codice di Procedura Penale

Rivelazione di segreti d’ufficio: Funzionario vince, atti già noti
Un Funzionario comunale è stato indagato per rivelazione di segreti d'ufficio per aver consegnato atti di indagine preliminare, coperti da segreto, al difensore di una Sindaca indagata. Il Tribunale aveva confermato una misura interdittiva. Il Funzionario ha contestato, sostenendo che la Sindaca era già a conoscenza degli atti per il suo ruolo. La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di rivelazione di segreti d'ufficio non sussiste se la notizia è rivelata a chi ne era già a conoscenza, purché non si superi il limite della conoscenza pregressa. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e la misura cautelare, riconoscendo la vittoria del Funzionario.
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Rivelazione di segreto d’ufficio tra accusa e assoluzione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un alto ufficiale accusato del delitto di rivelazione di segreto d'ufficio. I giudici di merito avevano condannato l'imputato per aver confidato a un legale l'esistenza di verifiche preliminari su cessioni societarie e la presenza di microspie ambientali. La Suprema Corte ha smontato l'impianto accusatorio. Per il primo capo d'accusa, i giudici hanno sancito che le informazioni societarie derivavano da fonti aperte e non erano coperte da segreto, annullando la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. Per il secondo episodio, la Corte ha rilevato gravi vizi nella valutazione dei testimoni e degli indizi, annullando con rinvio la sentenza per un nuovo giudizio.
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Corruzione d’ufficio: quando il favore tra amici non è reato
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un Magistrato accusato di corruzione d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio. L'accusa si basava sul presunto tentativo di ottenere atti riservati in cambio di un soggiorno in albergo pagato da un Imprenditore. La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per corruzione, stabilendo che un semplice tentativo di contatto telefonico non andato a buon fine non costituisce un atto d'ufficio penalmente rilevante. Riguardo alla rivelazione di segreti d'ufficio per la diffusione di un esposto anonimo, la Corte ha invece annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, poiché i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato se il documento fosse già di pubblico dominio.
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Rivelazione di segreto d’ufficio: assolto chi invia atti già noti
Un Comandante della Polizia locale viene accusato di rivelazione di segreto d'ufficio per aver inviato a una giornalista, tramite email, alcuni atti di indagine. Tra questi vi erano informazioni di garanzia e inviti a presentarsi già notificati ai diretti interessati, oltre a verbali ancora riservati. La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste il reato per la diffusione di atti già legalmente noti agli indagati, poiché per essi decade il vincolo di segretezza previsto dal codice di procedura penale. Per i restanti documenti ancora segreti, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, annullando la precedente condanna senza rinvio.
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Segreto d’ufficio: quando il giornalista non è complice
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di perquisizione e sequestro a carico di un giornalista indagato per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio. La Corte ha stabilito che la semplice pubblicazione di una notizia riservata non è sufficiente a configurare il reato, essendo necessaria una condotta attiva di istigazione o induzione nei confronti della fonte. La sentenza ribadisce la tutela delle fonti giornalistiche e i limiti invalicabili degli strumenti investigativi che mirano a scoprirle.
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Rivelazione segreto d’ufficio: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di rivelazione segreto d'ufficio, riguardante un magistrato membro di un organo di autogoverno. La Corte ha confermato la condanna per il concorso del magistrato nella rivelazione originaria, compiuta da un pubblico ministero, ritenendo decisivo il suo contributo morale. Tuttavia, ha annullato con rinvio la condanna per le successive divulgazioni fatte dallo stesso magistrato, stabilendo che queste debbano essere valutate come condotte autonome e non come un mero post-fatto non punibile o una continuazione del reato iniziale.
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