La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in materia di patrocinio a spese dello Stato perché presentato da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La sentenza chiarisce che la successiva nomina di un avvocato cassazionista non può sanare il vizio originario, poiché la legittimazione deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione.
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