Un agente di riscossione ha impugnato una sentenza che annullava intimazioni di pagamento a soci di una società fallita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile non per il merito, ma per un vizio procedurale: dopo il fallimento del primo tentativo di notifica atti processuali, la parte ricorrente non ha riattivato la procedura con la dovuta tempestività, violando il principio di ragionevole durata del processo. La Corte ha inoltre ribadito che, nel merito, la notifica degli atti impositivi a un soggetto fallito deve essere effettuata sia al curatore che al contribuente stesso.
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